PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. In caso di acquisto della prima ed unica casa di abitazione nell'ambito di interventi di edilizia convenzionata, realizzati da imprese edili o da cooperative edilizie, le banche, su richiesta dell'acquirente, concedono finanziamenti di mutuo fondiario per un ammontare fino al 100 per cento del prezzo stabilito in rogito, senza l'accensione di ulteriori garanzie».

Art. 2.

      1. Per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il prezzo di acquisto di uno o più nuovi alloggi che l'acquirente in sede di rogito si obbliga a destinare per almeno dodici anni a locazione a canone concordato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, da porre in essere entro novanta giorni dalla data della stipula, è sottoposto all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 4 per cento.
      2. Durante il periodo per il quale si è obbligato, il locatore di cui al comma 1 deve trasmettere al competente ufficio IVA, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere da quello successivo all'acquisto, un'autocertificazione di permanenza in essere, per l'anno precedente, del contratto di locazione a canone concordato relativamente all'alloggio acquistato con aliquota IVA agevolata. In assenza di tale condizione, il locatore è tenuto a corrispondere al medesimo ufficio, entro il

 

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termine del periodo di locazione per il quale si è obbligato, un dodicesimo dell'importo dell'IVA risparmiato, gravato di interessi legali, per ogni anno non coperto da locazione a canone concordato.

Art. 3.

      1. Per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è ridotta al 3 per cento l'aliquota dell'imposta di registro per gli alloggi che il nuovo proprietario, in sede di rogito, si obbliga a destinare per almeno dodici anni a locazione a canone concordato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, da porre in essere entro novanta giorni dalla data della stipula.
      2. Durante il periodo al quale si è obbligato in sede di rogito, il locatore di cui al comma 1 deve trasmettere al competente ufficio del registro, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere da quello successivo all'acquisto, un'autocertificazione di permanenza in essere, per l'anno precedente, del contratto di locazione a canone concordato relativamente all'alloggio acquistato con aliquota agevolata dell'imposta di registro. In assenza di tale condizione, il proprietario è tenuto a corrispondere al medesimo ufficio, entro il termine del periodo per il quale si è obbligato, un dodicesimo dell'importo dell'imposta di registro risparmiata, gravato di interessi legali, per ogni anno non coperto da locazione a canone concordato.
      3. L'imposta di registro sul canone di locazione concordato per gli alloggi di cui al comma 1 da corrispondere al momento della registrazione del contratto e in ogni anno successivo per tutta la durata del periodo di locazione a canone concordato per il quale il locatore si è obbligato ai sensi della presente legge, è sottoposta all'aliquota dello 0,50 per cento, di cui lo 0,25 per cento a carico del conduttore e lo 0,25 per cento a carico del locatore.

 

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Art. 4.

      1. Dal reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del privato locatore che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si obbliga a locare a canone concordato per almeno dodici anni l'alloggio che il conduttore adibisce a prima ed unica casa, o a casa per ragioni di mobilità, è detratto, per tutta la durata del periodo previsto, il 60 per cento dell'ammontare complessivo dei redditi derivanti da contratti di locazione a canone concordato, stipulati alle condizioni stabilite dalla presente legge.
      2. Hanno titolo alla detrazione prevista dal comma 1 soltanto i locatori che provvedono a documentare, in sede di dichiarazione dei redditi, che la locazione a canone concordato di cui al medesimo comma 1 ha avuto inizio nei novanta giorni successivi alla data in cui risulta assunto l'obbligo, ai sensi del comma 5, e che nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce l'alloggio risultava locato a canone concordato.
      3. Gli alloggi in proprietà di imprese di costruzione o di società immobiliari, che entro il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si obbligano a locare a canone concordato per almeno dodici anni l'alloggio che il conduttore adibisce a prima ed unica casa, o a casa per ragioni di mobilità, concorrono alla determinazione del reddito d'impresa a costi e ricavi.
      4. Le modalità di determinazione del reddito d'impresa previste dal comma 3 si applicano soltanto agli alloggi per i quali si dimostra, nella relazione al bilancio, che la locazione a canone concordato, di cui al medesimo comma 3, ha avuto inizio nei novanta giorni successivi alla data in cui risulta assunto l'obbligo, ai sensi del comma 5, e che nell'anno al quale il bilancio si riferisce l'alloggio risultava locato a canone concordato.
      5. L'obbligo alla locazione a canone concordato insieme con le altre condizioni previste dal presente articolo è desunto,

 

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tassativamente, o da atto unilaterale d'obbligo debitamente registrato, o da rogito di compravendita, che contengano espressamente l'assunzione di tali obblighi e il richiamo alle disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 5.

      1. Possono essere ammessi a programmi di edilizia residenziale che beneficiano del contributo parziale o totale dello Stato o, in quanto aventi interesse nazionale, elaborati dallo Stato in concorso con le regioni e con gli enti locali, solo i comuni che hanno previsto, o prevedono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando, agevolazioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di almeno due punti percentuali rispetto a quella vigente per alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato con il comune, agevolato o concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.
      2. Nel caso di canone concordato, in assenza degli accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, il canone è determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e di tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in un comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica o, in caso di alloggio di edilizia convenzionata, è fissato al 4,5 per cento annuo del prezzo massimo di convenzione dell'alloggio.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per il 2006 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

 

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stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.